1 Agosto
politiche

Vino: approvato decreto che regola l’erogazione di 102 milioni di fondi UE per attività di promozione nei Paesi terzi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 28 luglio, il decreto del Mipaaf (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) che regola le modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, nell’ambito dell’Organizzazione comune di mercato del vino, il complesso di norme UE che disciplina il comparto vitivinicolo.

 

Il provvedimento riguarda l’assegnazione, per il 2017/18, dei fondi comunitari destinati alla promozione del vino nei Paesi al di fuori dell’Unione europea, una misura alla quale è attribuito un budget complessivo di risorse pari a 102 milioni di euro, di cui 70 milioni gestiti a livello regionale e 32 a livello nazionale.

 

L’approvazione del decreto, sottolinea il Mipaaf, è avvenuta con deliberazione motivata per la mancata intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, dove la sola Lombardia aveva votato contro.

 

Nel dettaglio, la norma prevede il finanziamento di progetti relativi alle seguenti attività da svolgere in uno o più Paesi terzi:

  • azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità;
  • partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti;
  • studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

 

Tra i soggetti che possono presentare i progetti, figurano:

  • i produttori di vino, anche associati;
  • le Organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
  • le Associazioni di Organizzazioni dei produttori di vino, come definite dall’articolo 152 del Regolamento (UE) n.1308/2013;
  • le Organizzazioni interprofessionali, come definite dall’articolo 156 del Regolamento (UE) n.1308/2013;
  • i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n.238.

 

I progetti hanno una durata massima di tre anni e possono essere nazionali, regionali e multiregionali.

 

La promozione può riguardare:

  • vini a denominazione di origine protetta;
  • vini a indicazione geografica protetta;
  • vini spumanti di qualità;
  • vini spumanti di qualità aromatici;
  • vini con l’indicazione della varietà.

 

I progetti saranno finanziati fino a esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di una graduatoria predisposta da un Comitato di valutazione istituito presso ciascuna autorità competente (Mipaaf, Regioni, Province autonome).

 

Tra i criteri di valutazione dei progetti, verrà attribuito un punteggio più elevato ai seguenti:

  • il soggetto proponente è un nuovo beneficiario;
  • il progetto è rivolto a un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo.

 

Il contributo europeo è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali e può essere integrato attraverso fondi nazionali e regionali con un ulteriore importo, fino a un massimo del 30% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

 

(© Osservatorio AGR)

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