29 Agosto
mutamenti climatici politiche

Via al decreto «pricing» del Mipaaft su fondi di mutualizzazione e Ist

Con decreto n. 29010 del 19 luglio scorso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ha approvato la metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica dei fondi per i rischi climatici e sanitari e dell’Ist, lo strumento di stabilizzazione dei redditi agricoli, previsti rispettivamente dalle Sottomisure 17.2 e 17.3 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

La metodologia si applica in sede di istruttoria per il riconoscimento dei soggetti gestori dei fondi, nonché ai fini della determinazione della spesa ammissibile al sostegno, ricordando che, ai sensi del Piano di gestione dei rischi 2019 (decreto n. 642 del 21 gennaio 2019), sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

La metodologia per i primi tre anni di operatività del fondo e nel caso di assenza dei dati sui sinistri prevede un criterio di calcolo basato sul principio della capienza, che riconosce ai soci un valore complessivo degli indennizzi nei limiti delle disponibilità delle quote raccolte. Per gli anni successivi al terzo la metodologia si basa invece sullo schema di bilancio tecnico per il calcolo della quota annua di equilibrio attuariale desunta dalla storia dei sinistri di ciascun fondo.

Con riferimento ai fondi per i rischi climatici e sanitari, per i primi 3 anni la quota annua di adesione alla copertura mutualistica ammissibile alle agevolazioni è compresa tra zero e un massimo del 6,67% applicato al valore della produzione dell’anno di versamento.

In alternativa, la quota massima di adesione può essere determinata sulla base degli indici di sinistrosità e di rimborso medio calcolati dal soggetto gestore del fondo, esclusivamente nei casi in cui sia possibile però accertare che i dati utilizzati siano relativi a una serie storica almeno triennale che soddisfi requisiti di affidabilità, trasparenza, pertinenza e rappresentatività delle realtà territoriali interessate, e che i dati stessi siano certificati da organismi qualificati e indipendenti, pubblici o privati, riconosciuti per legge.

Per quanto attiene all’Ist, il decreto fissa un tasso minimo annuo, che varia in funzione dell’indice di redditività (rapporto tra il margine operativo lordo e il valore della produzione), e un tasso massimo pari a tre volte quello minimo. A partire dal quarto anno si applica, a pari dei fondi per i rischi climatici e sanitari, lo schema di bilancio tecnico basato sul criterio di equilibrio attuariale.

Cattolica Assicurazioni S.p.A.

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