Una Pac nuova, ma non troppo
Dopo il via libera delle varie istituzioni europee la riforma della Politica agricola comune 2023-27 è realtà. Non si tratta di una riforma rivoluzionaria negli strumenti di policy, ma ci sono alcune novità importanti: i due principali cambiamenti sono i piani nazionali e una nuova «architettura verde». Per la prima volta, inoltre, la riforma riconosce un principio di condizionalità sociale, a tutela dei lavoratori.
Ogni Stato deve preparare un «Piano strategico nazionale» in cui spiega, a partire da un’analisi dei bisogni, come utilizzerà i fondi di primo e secondo Pilastro per raggiungere nove obiettivi comuni a livello Ue: tre economici, tre sociali e tre ambientali.
Ogni anno gli Stati dovranno presentare alla Commissione un rapporto sulle performance, basato su un set di indicatori comuni. La risposta di Bruxelles arriverà nel 2025 e nel 2027, con la possibilità di indicare agli Stati membri azioni correttive.
La nuova architettura verde comincia con la condizionalità dei pagamenti diretti. Due le buone pratiche agro-ambientali aggiuntive rispetto al passato, eredità di due misure del «greening» del 2014-20:
-la rotazione, che in deroga può diventare diversificazione delle colture;
-l’obbligo di aree non produttive in azienda (4% dei terreni a seminativo).
Le due nuove condizionalità non si applicano ad aziende sotto i 10 ettari e a quelle che destinano almeno il 75% della propria superficie a foraggere o colture sommerse.
L’architettura verde si completa con gli ecoschemi: gli Stati dovranno riservare il 25% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti a pratiche come l’agricoltura biologica, l’agro-ecologia, la difesa integrata, il risparmio idrico e il benessere animale.
Il sistema è volontario per gli agricoltori, ma obbligatorio per i Paesi che beneficeranno di un «periodo di apprendimento» per i primi due anni, in cui potranno reimpiegare i fondi inutilizzati.
La condizionalità sociale, introdotta dal 2023 ma obbligatoria dal 2025, prevede che nel caso in cui nell’ambito dei normali controlli effettuati dalle autorità nazionali venga accertata una violazione delle norme a tutela del lavoro nei campi, questa venga comunicata all’organismo pagatore, che ridurrà l’aiuto.