PAC, cambiano le regole del greening
Sono entrate in vigore, lo scorso 3 luglio, nuove norme della politica agricola comune (PAC), che vanno a modificare gli obblighi connessi al cosiddetto greening, le misure a favore dell’ambiente introdotte con la riforma 2013 della PAC.
Le nuove regole diventeranno vincolanti dal 1° gennaio 2018, ma gli Stati membri hanno la facoltà di applicarle fin da quest’anno.
Le modifiche introdotte mirano a semplificare gli adempimenti da parte degli agricoltori comunitari e a migliorare ulteriormente la tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Il greening, a fronte del riconoscimento di uno specifico aiuto, richiede il rispetto di tre impegni: la creazione delle aree a interesse ecologico (Ecological Focus Areas, EFA), la diversificazione delle colture, il mantenimento di prati e pascoli permanenti.
Tra gli aspetti più significativi della nuova regolamentazione, figurano:
- una maggiore flessibilità per i Paesi europei in ordine al periodo consentito per la diversificazione delle colture, che può variare a seconda delle condizioni climatiche locali o regionali;
- l’introduzione per i terreni a riposo utilizzati come EFA di un periodo di assenza di qualsiasi produzione agricola, della durata di almeno sei mesi;
- la possibilità che le miscele di colture azotofissatrici e altre piante siano qualificate come EFA, a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli;
- il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari per le EFA produttive o potenzialmente produttive;
- il raggruppamento di alcuni elementi caratteristici del paesaggio utilizzabili come EFA, che ora vengono considerati analoghi. Ad esempio, le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari rientrano in un’unica categoria.
- La deroga alla dimensione minima degli elementi caratteristici del paesaggio utilizzabili per la definizione delle aree a interesse ecologico. Ciò significa che gli elementi la cui dimensione è superiore alla soglia massima stabilita non saranno più esclusi come EFA e potranno essere calcolati sino al limite massimo consentito. Inoltre saranno conteggiate come EFA anche le aree non adiacenti ai seminativi, ma adiacenti ad altre EFA.
(© Osservatorio AGR)