Ortofrutta, l’Ue caldeggia i fondi di mutualizzazione
La Commissione europea nei giorni scorsi ha pubblicato una Raccomandazione che contiene una serie di puntuali indicazioni rivolte agli Stati membri, alle organizzazioni dei produttori (OP), alle loro associazioni (AOP) e agli operatori ortofrutticoli per un maggiore utilizzo dei fondi di mutualizzazione, attivando questo strumento di prevenzione delle crisi all’interno dei programmi operativi.
I fondi di mutualizzazione possono infatti essere utilizzati per contrastare rischi di diversa natura, come quelli economici, legati ad esempio alla volatilità dei prezzi, quelli ambientali e climatici, quelli derivanti da emergenze fitosanitarie.
Le norme vigenti consentono di sostenere i fondi di mutualizzazione attraverso un doppio incentivo: da un lato è prevista la copertura delle spese amministrative di costituzione e dall’altro è riconosciuta l’erogazione di contributi finanziari per la ricostituzione dei fondi, quando vengono distribuite compensazioni a favore dei produttori aderenti che hanno subito un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse.
Gli aiuti per la copertura delle spese amministrative di costituzione del fondo sono temporanei e riconosciuti esclusivamente durante il primo triennio di attività. Tale sostegno è limitato al 5% del contributo che l’OP versa al fondo nel corso del primo anno di attività, per poi scendere al 4% nel secondo e al 2% nel terzo anno.
La Raccomandazione della Commissione europea precisa che il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione potrebbe essere finanziato attraverso la specifica misura del programma di sviluppo rurale, a condizione però che non si verifichi un doppio finanziamento.
L’aiuto dell’Unione europea a favore dell’OP e delle AOP che costituiscono i fondi di mutualizzazione copre il 50% dei costi ammissibili. La Commissione raccomanda anche agli Stati membri di stabilire delle limitazioni per gli importi che un’organizzazione dei produttori può ricevere a titolo di sostegno.
Dopo un certo numero di anni di mancate erogazioni delle compensazioni a favore degli aderenti è concessa anche la possibilità che i soci delle OP recuperino parte dei contributi versati al fondo di mutualizzazione.