27 Agosto
imprese & mercati politiche

Olio d’oliva: regole più severe per le Op

Il Mipaaft ha emesso a metà luglio un decreto che contiene disposizioni relative al riconoscimento e al controllo delle Organizzazioni dei produttori olivicoli e delle relative associazioni.

In particolare, il provvedimento incide sui dispositivi della revoca del riconoscimento e sulle deroghe che possono essere accordate dalle autorità competenti, allorché si verifichino eventi di natura eccezionale che potrebbero far venir meno i requisiti minimi previsti dalla normativa.

Alla base di tutto c’è l’erogazione dei contributi comunitari per finanziare i programmi di attività delle organizzazioni olivicole. In Italia tale misura mette a disposizione circa 35 milioni di euro di fondi pubblici per le Op, le loro associazioni e gli organismi interprofessionali riconosciuti.

Il regolamento dell’Unione europea fissa quali sono le regole che le Op e le Aop devono soddisfare per poter essere destinatarie degli interventi pubblici: il decreto ministeriale interviene su tale argomento, introducendo condizioni più rigorose che potrebbero risultare non alla portata per le Op meno organizzate e con minore capacità operativa.

In particolare, è stata soppressa la norma che consente alle Op di nuova costituzione di impegnarsi a raggiungere il fatturato minimo previsto entro le due annualità successive al riconoscimento. Inoltre, sono state introdotte regole specifiche per le Op che commercializzano esclusivamente le olive destinate alla produzione di olio.

Sono state anche riviste le deroghe rispetto ai minimi di fatturato in caso di calamità naturale o condizioni climatiche avverse. La deroga ai fini dei requisiti di riconoscimento può essere riconosciuta in presenza di una riduzione della produzione annuale complessiva relativa all’intera base sociale, pari o superiore al 30% rispetto alla media del triennio precedente.
I dati per i conteggi devono essere validati da Agea. La deroga si applica anche in caso di fitopatie di origine batterica come la xylella. In tal caso la durata della deroga può avere carattere pluriennale fino ad un massimo di 6 anni.

Altre disposizioni riguardano la perdita di riconoscimento per le organizzazioni attive prima del mese di gennaio 2018 che non sono in grado di dimostrare lo svolgimento delle funzioni stabilite nel regolamento comunitario, tra le quali spicca la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione.

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