5 Marzo
imprese & mercati politiche

Nuove regole contro le frodi agroalimentari

A fine febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge sulle «Nuove norme in materia di tutela penale degli alimenti»: un deciso passo avanti verso il contrasto alle frodi e per la tutela del nostro patrimonio agroalimentare.
Ricordiamo che la legislazione penale italiana in materia di alimenti si fonda attualmente sulle norme del Codice penale del 1930 e sulla legge 283 del 1962, cioè quando la normativa europea in materia non esisteva e quando i mercati erano assai più semplici e locali. 
Le pene attualmente previste, inoltre, sono bassissime: molti processi per frode in commercio si concludono con il pagamento di multe dal valore ridicolo, difficilmente con pene detentive, peraltro anch’esse modestissime.
In questo quadro una riforma del sistema penale era quindi indispensabile.
Il testo approvato dal Governo è ricco di novità e, soprattutto, fornisce un quadro organico e sistematico dei reati in materia alimentare. Tra le principali novità, il ddl ha introdotto:

  • un’ipotesi speciale, la «Frode in commercio di alimenti», rispetto alla comune frode commerciale prevista dall’articolo 515 del Codice penale, che ha esteso la portata applicativa del reato e quindi la sua applicabilità a nuove fattispecie.
  • un’ipotesi di reato sull’«agropirateria», finalizzata a contrastare in maniera specifica le attività organizzate per il commercio illecito di alimenti,
  • una revisione del sistema sanzionatorio del settore oleario, aggiornando i casi previsti alla regolamentazione europea.

Soffermandoci sull’olio, un prodotto tra i più soggetti a frodi di vario tipo, vengono superati tutti i dubbi interpretativi che in diverse controversie giudiziarie hanno vanificato il lavoro di controllo dell’Ispettorato centrale repressione frodi. Divengono sanzionabili olii classificati come extravergine di oliva ma risultati vergine di oliva all’esame organolettico.
Inoltre, ad esempio, si sanziona il cosiddetto olio «deodorato» venduto come olio extravergine di oliva, e conforme a tale categoria a livello di requisiti intrinseci, ma ottenuto in maniera illecita con l’ausilio di un processo di deodorazione che invece caratterizza l’ottenimento degli olii raffinati e non degli olii vergini di oliva.

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