2 Luglio
politiche

La prossima Pac slitta al 2023

La Politica agricola comunitaria fatica ad essere «puntuale»: come già successe nella scorsa programmazione settennale, quando l’inizio slittò di un anno, anche questa volta la complessità della materia e gli eventi politico-economici hanno costretto le istituzioni europee a uno slittamento, addirittura di due anni.


La nuova Pac, inizialmente prevista per il 2021, difficilmente arriverà prima del 2023.


Nell’ultima riunione del Comitato speciale agricoltura nessun Paese Ue si è opposto all’intesa comune raggiunta tra la presidenza croata dell’Ue e l’Europarlamento sul regolamento transitorio della Pac.


Il testo dell’accordo è tuttavia ancora provvisorio: prevede di prolungare fino al 31 dicembre 2022 le regole attuali, durata su cui la Commissione ha tuttora molti dubbi, e mancano i dettagli sul bilancio, che potranno essere inseriti solo dopo la definizione del budget pluriennale dell’Ue.


In attesa che i leader europei facciano la loro parte per arrivare a varare il nuovo bilancio pluriennale 2021-27, il testo prevede di prolungare fino a due anni gli attuali regolamenti secondo il principio «vecchie regole, nuovo bilancio».


La Commissione avrebbe voluto un anno di transizione, con la nuova Pac in vigore al più tardi il 1° gennaio 2022, ma per i Paesi Ue – che secondo la riforma dovranno avere più poteri, ma anche più oneri amministrativi rispetto a oggi – il periodo di transizione proposto era troppo breve.


Per l’Europarlamento il processo di riforma è tuttora pesantemente condizionato dai ritardi nel negoziato sul bilancio 2021-27, in cui la fetta della Pac sarà pari a poco meno di un terzo del valore complessivo, oggi indicato in 1.100 miliardi di euro per l’intero periodo.


Alla fine, Parlamento europeo e Consiglio hanno trovato un’intesa comune su un periodo transitorio più lungo anche se l’Esecutivo Ue non ha ancora sciolto definitivamente la riserva.


Ci sono anche piccole modifiche tecniche, come quella che consente ai Paesi di abbassare dal 30 al 20% del reddito perduto la soglia per l’attivazione degli strumenti mutualistici per compensare i danni economici causati da clima estremo e malattie delle piante o degli animali.

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