L’accordo commerciale UE-Singapore deve essere ratificato da ogni singolo Stato
L’accordo commerciale tra l’Unione europea e Singapore (Eufsta) non può essere concluso solo dalla Commissione, ma richiede anche la ratifica dei singoli Stati membri. È il parere espresso dall’Avvocatura generale della Corte di giustizia europea, secondo cui l’Eufsta è un accordo a competenza “mista”. Se materie come lo scambio di merci e la concorrenza sono attribuibili in via esclusiva all’Unione – sostiene l’Avvocatura – ve ne sono altre, come i trasporti, la normativa sul lavoro e le disposizioni sugli appalti pubblici, che rientrano nella competenza congiunta dell’Unione e dei singoli Stati. Da qui la necessità che sul trattato si esprimano anche i vari Parlamenti nazionali.
Se la Corte di giustizia confermerà le conclusioni dell’Avvocatura generale, il suo pronunciamento costituirà un precedente importante per tutti gli accordi commerciali di nuova generazione che l’Unione europea ha negoziato, sta negoziando o intende negoziare con altre economie nel mondo, a cominciare dal Ceta con il Canada – ormai in dirittura d’arrivo, con l’inizio del processo di ratifica – e dal Ttip con gli Stati Uniti. Quest’ultimo, alla luce dell’elezione di Donald Trump, è comunque destinato, con ogni probabilità, a essere fortemente ridimensionato nelle sue ambizioni e nel suo campo di applicazione.
L’accordo di libero scambio fra l’Unione europea e Singapore è stato siglato dalle parti nel settembre 2013 come accordo di competenza esclusiva dell’Unione, senza la ratifica degli Stati membri ma a condizione che fosse approvato dal Parlamento europeo.
È stata la Commissione stessa a chiedere il parere della Corte – ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11 del Trattato sul funzionamento dell’UE – sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri riguardo alla conclusione dell’intesa. Mentre la Commissione sostiene una competenza esclusiva dell’Unione, e il Parlamento europeo concorda con essa, il Consiglio e i governi di tutti gli Stati membri che hanno prodotto osservazioni scritte asseriscono che l’Unione non può concludere l’accordo di propria iniziativa, in quanto talune parti dell’Eufsta rientrano nella competenza condivisa tra l’UE e gli Stati membri, e alcuni punti addirittura nella competenza esclusiva degli Stati.
Sulla controversia giuridica la decisione della Corte di giustizia, che di solito rispecchia il parere dell’Avvocatura generale, è attesa entro la prima metà del 2017.
(© Osservatorio AGR)