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Impianti viticoli: come cambia il sistema delle autorizzazioni nel 2017
A un anno dall’entrata in vigore del sistema autorizzativo per gli impianti viticoli, previsto dalla riforma dell’Organizzazione comune di mercato del 2013 (Regolamento UE n. 1308/2013), l’Italia ha stabilito di introdurre una serie di misure volte a indirizzare più efficacemente la distribuzione delle autorizzazioni. L’intervento di modifica è finalizzato, da un lato a migliorare la competitività del settore nell’ambito delle singole regioni, dall’altro a contrastare fenomeni elusivi del sistema di assegnazione proporzionale.
Con il decreto n.527/2017, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha previsto requisiti di ammissibilità più stringenti, una griglia di priorità per selezionare i beneficiari, correttivi applicabili in caso di richieste eccessive a livello di singola regione. Le nuove norme si applicano a decorrere dalla ripartizione dei 6.621,67 ettari che sono a disposizione per l’annualità 2017.
In relazione alle condizioni di ammissibilità, non è più sufficiente per il richiedente disporre di una superficie agricola non inferiore a quella per cui si richiede l’autorizzazione. Vanno infatti rispettate altre due prescrizioni: il vincolo di localizzazione regionale, per cui l’impianto può avvenire esclusivamente nella Regione nella quale è stata richiesta e ottenuta l’autorizzazione, e il vincolo del mantenimento del nuovo vigneto per almeno 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari.
I criteri di priorità stabiliti per la selezione delle istanze da ammettere sono 3 e si applicano, a discrezione delle regioni, sul 50% della superficie da attribuire. Il primo è a favore delle aziende piccole e medie, di superficie compresa tra 0,5 e 50 ettari, che già abbiano delle superfici vitate all’interno dell’unità produttiva. Il secondo parametro di selezione riguarda i viticoltori che, da almeno 5 anni, applicano le norme relative alla produzione biologica all’intera superficie vitata della propria azienda. Infine, viene accordata una priorità alle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.
Ogni regione può scegliere se avvalersi o meno della facoltà di introdurre tali criteri e può assegnare a ciascuno di essi il peso che ritiene opportuno, purché ciascun valore sia compreso tra 0 e 1 e la somma dei valori individuali sia pari a 1.
Per quanto riguarda il correttivo che scatta in presenza di richieste eccessive, il decreto ministeriale introduce una sorta di garanzia, unitamente a un tetto massimo concedibile. Nel caso in cui le richieste ammissibili in una regione superino il plafond, sono infatti garantite le autorizzazioni sino a una superficie pari a 0,1 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite viene di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. Inoltre, ciascuna regione, qualora le richieste ammissibili superino di tre volte il plafond, può applicare un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste.
Le regioni interessate devono comunicare l’intenzione di applicare il limite entro 10 giorni dalla chiusura delle domande. Queste ultime possono essere presentate dai viticoltori dal 15 febbraio al prossimo 31 marzo, in modalità telematica, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).
(© Osservatorio AGR)