10 Marzo
politiche

Il Piano assicurativo agricolo 2017

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.38 dello scorso 15 febbraio, il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relativo al Piano assicurativo agricolo 2017. Si tratta del provvedimento che definisce le modalità e le tempistiche che agricoltori e allevatori devono rispettare per ottenere i contributi europei ai sensi della Misura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale-Gestione dei rischi, e nazionali ex. D.Lgs. 102/2004, sui premi assicurativi relativi a contratti di copertura da perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale.

 

Determinazioni dei valori assicurabili

I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Mipaaf.

 

In ogni caso, i valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.

 

Combinazioni di rischi assicurabili

Colture vegetali

Le tipologie colturali delle specie vegetali assicurabili sono elencate nell’allegato 2 del decreto.

 

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

  1. polizze che coprono l’insieme delle avversità: avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie;
  2. polizze che coprono l’insieme delle avversità: avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza;
  3. polizze che coprono almeno tre delle avversità: avversità di frequenza e avversità accessorie;
  4. polizze che coprono l’insieme delle avversità: avversità catastrofali;
  5. polizze sperimentali. Queste ultime riguardano esclusivamente il frumento, per il quale la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

 

Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture, potranno essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari.

 

Gli schemi di polizza devono prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune; la quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

 

L’eccezionalità dell’avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell’assicurato – verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi – si accerta che il danno abbia superato il30% della produzione dell’agricoltore.

 

Strutture aziendali

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità; in questo caso le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.

 

Allevamenti

Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata.

Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

 

 

In ogni caso la copertura assicurativa è riferita all’anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento e deve comprendere:

  1. l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale;
  2. l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
  3. le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all’interno di un territorio comunale.

 

È consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l’intero prodotto di cui all’allegato 1 del decreto.

 

Contenuti del contratto assicurativo

Nel contratto assicurativo deve essere, tra l’altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate.

I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate.

L’eventuale esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

 

Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili

Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto, sono le seguenti:

  1. polizze con soglia di danno, relative a:
    1. colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;
    2. allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
    3. allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
    4. allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
    5. polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;
  2. polizze senza soglia di danno, relative a:
    1. strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
    2. allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;
    3. polizze sperimentali: fino al 50% della spesa ammessa.

 

Termini di sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze

collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna

assicurativa, di seguito indicate:

 

  1. per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;
  2. per le colture permanenti entro il 30 aprile;
  3. per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
  4. per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  5. per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
  6. per le colture che appartengono ai gruppi di cui ai punti 3) e 4) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

 

In presenza di motivate difficoltà che non consentano il rispetto di tali termini, con provvedimento dell’autorità di gestione, gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.

 

(© Osservatorio AGR)

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