15 Febbraio
politiche

Gestione del rischio, via libera ai fondi mutualistici in agricoltura

I fondi sono uno strumento complementare alle polizze assicurative. Previsti contributi sulle quote associative e sulle spese di avviamento. Dal Psrn 2014-2020 risorse per quasi 200 milioni di euro.

 

A partire da quest’anno, a titolo di prima esperienza in Italia, gli agricoltori che vorranno associarsi a un fondo mutualistico per prevenire le avversità atmosferiche, le epizoozie e le fitopatie o che vorranno coprirsi da eventuali perdite di reddito, potranno ottenere un contributo pubblico nella misura massima del 70% sulle quote di partecipazione e adesione al fondo.

 

Lo prevede il Piano di gestione dei rischi 2019 approvato nei giorni scorsi dal Ministero delle politiche agricole, dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni.

 

I fondi di mutualizzazione sono strumenti innovativi di gestione del rischio in agricoltura, ancora poco diffusi e di cui si ha una conoscenza molto spesso sommaria. Attingendo a una riserva finanziaria comune, costituita dai versamenti annuali dei soci, i fondi creano, tra gli agricoltori aderenti, le condizioni per una gestione condivisa dei rischi climatici e fitosanitari, prevedendo risarcimenti anche nei casi di perdite da infestazioni parassitarie o da epizoozie, in quest’ultimo caso se il fondo è costituito tra operatori del comparto zootecnico.

 

Il Piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, su cui si incardina il Piano di gestione del rischio (ex Piano assicurativo agricolo), prevede anche una seconda tipologia di fondi, denominati “Income stabilization tool”, in sigla Ist. Si stratta in questo caso di strumenti a garanzia delle perdite di reddito associate a riduzioni dei prezzi agricoli, soggetti a un’elevata volatilità e fortemente influenzati dalle dinamiche dei mercati internazionali, o ad aumenti dei costi legati all’approvvigionamento dei mezzi correnti di produzione, dalle sementi ai fertilizzanti, dai mangimi ai prodotti energetici.

 

Le soglie di danno variano in funzione della tipologia dei fondi. Quelli mutualistici contro le avversità climatiche, le fitopatie e le epizoozie prevedono il pagamento di risarcimenti ai soci nel caso di perdite di produzione superiori al 30% della media di tre o cinque anni. La stessa soglia scende al 20% per l’Ist: in questo caso se il reddito aziendale si riduce oltre questa percentuale, sempre rispetto alla media triennale o quinquennale di ogni singola azienda aderente, scatta da parte del fondo un indennizzo a copertura della perdita a carico del socio.

 

L’attivazione di un fondo per la stabilizzazione dei redditi in agricoltura è prevista, quest’anno, esclusivamente per cinque settori rappresentati dal frumento duro, dall’olivicoltura, dall’ortofrutta, dall’avicoltura e dal latte bovino.

 

Un aspetto non secondario è la possibilità, da parte dei fondi costituiti tra agricoltori, di ottenere contributi non solo sulle quote associative versate dai soci, nella misura come detto fino a un massimo del 70%, ma anche sulle spese amministrative di costituzione sostenute dal soggetto gestore, per un periodo di tre anni e per quote scalari (100% il primo anno, 60% il secondo e 20% il terzo). Il sostegno pubblico è ammesso anche sui mutui contratti dai fondi stessi (si tratta nello specifico di un contributo in conto interessi) per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi sistemica, qualora l’ammontare delle risorse del fondo si riveli insufficiente a risarcire i danneggiati.

 

A disposizione dei fondi ci sono risorse per quasi 200 milioni di euro complessivi, con il budget del Psrn 2014-2020 che per ciascuna delle sottomisure 17.2 (fondi per avversità meteorologiche, epizoozie e fitopatie) e 17.3 (strumento di stabilizzazione del reddito) prevede un impegno di spesa pari a 97 milioni di euro.

 

Un decreto del Mipaaf (n. 10158/2016) individua i soggetti autorizzati a costituire e gestire i fondi di mutualizzazione, i requisiti minimi per il loro riconoscimento, le regole per l’adesione degli agricoltori e per l’accesso alle compensazioni finanziarie.

 

Soggetti gestori possono essere cooperative agricole e consorzi di cooperative, società consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, organizzazioni dei produttori (Op) e associazioni di Op. Alla guida dei fondi sono ammessi inoltre i consorzi di difesa, in forma singola o associata, che già svolgono peraltro un servizio di intermediazione sul circuito delle polizze agricole tradizionali, nonché le reti di impresa, purché a prevalente compagine agricola.

Cattolica Assicurazioni S.p.A.

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