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Domande PAC 2017: le istruzioni dell’Agea
Con la circolare n.14.300 del 17 febbraio, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha comunicato le istruzioni relative alla presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna 2017. Quest’ultima consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:
- regime del pagamento di base;
- pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;
- pagamento per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo per misure relative al settore zootecnico e ad alcune colture tra cui frumento duro, riso, pomodoro da industria e barbabietola da zucchero.
Per le imprese agricole che coltivano grano duro è previsto anche un aiuto de minimis finanziato tramite il Fondo grano duro istituito dal Mipaaf nel 2016, per fronteggiare la crisi in cui versa il settore.
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria nel caso in cui l’agricoltore presenti domanda per la prima volta. Se invece il fascicolo risulta già costituito in una delle campagne precedenti, l’agricoltore, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, è tenuto a presentare, propedeuticamente alla domanda, la documentazione aggiornata.
I titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni rese dall’azienda agricola. Le superfici coltivate che ricadono su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l’indicazione di “uso oggettivo”. L’agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall’obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.
Per quanto riguarda i termini di scadenza, la domande iniziale può essere presentata entro il 15 maggio, quella di modifica entro il 31 maggio. La domanda iniziale può essere presentata con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, quindi fino al 9 giugno.
In tal caso, l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.
Per la domanda di modifica presentata in ritardo è previsto lo stesso meccanismo di penalizzazione, con il termine ultimo fissato ugualmente al 9 giugno.
(© Osservatorio AGR)