12 Marzo
Coronavirus politiche

Coronavirus: primi interventi per sostenere l’economia

Mano a mano che passano i giorni e crescono i numeri dell’epidemia provocata dal Covid-19 risulta sempre più evidente che anche l’economia italiana pagherà un prezzo altissimo. Per questo si cominciano a studiare misure per cercare di contenere i danni alle aziende.
Per quanto riguarda l’agricoltura, a fine di febbraio c’è stato l’annuncio dell’attivazione anche per il 2020 dello strumento di anticipazione dei pagamenti diretti della Pac con fondi nazionali e con un aiuto di Stato in regime de minimis agricolo, attraverso il quale, entro il 31 luglio prossimo gli agricoltori riceveranno il 50% del dovuto. Dal calcolo rimangono fuori il sostegno accoppiato, il premio giovani e i pagamenti legati ai pascoli.
Negli ultimi giorni si sono aggiunti gli interventi del sistema bancario che vanno incontro alle esigenze di liquidità delle imprese, sotto forma essenzialmente di sospensione e allungamento della durata dei prestiti.
In particolare, viene estesa ai prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In quest’ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’accordo stesso.

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